Art. 18 · Relazione finale e chiusura

Art. 18

Relazione finale e chiusura

In vigore dal 17 dic 2013
Relazione finale e chiusura 1.   Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all', paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni: a) sul tipo di azione e i principali risultati ottenuti; b) sui nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro; c) sulle caratteristiche dei beneficiari interessati e sul loro status occupazionale; d) sull'eventualità che l'impresa, salvo che si tratti di microimpresa e PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o dei fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti; e) una dichiarazione giustificativa delle spese indicante, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE). Ove possibile, i dati relativi ai beneficiari sono ripartiti per sesso. 2.   Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 da parte della Commissione, quest'ultima procede alla chiusura del contributo finanziario a valere sul FEG determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in applicazione dell'.
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