Art. 16
Pagamento e utilizzo del contributo finanziario
In vigore dal 17 dic 2013
Pagamento e utilizzo del contributo finanziario
1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione di concessione di un contributo finanziario conformemente all', paragrafo 5, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un'unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all', paragrafo 2.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è attuato a norma della gestione concorrente, conformemente all'articolo 59 del regolamento finanziario.
3. Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all', paragrafo 5.
4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all' il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda presentata conformemente all', paragrafo 1.
Lo Stato membro può decidere di posticipare l'avvio delle azioni ammissibili per un massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. In caso di posticipo le azioni ammissibili sono attuate entro 24 mesi dalla data di avvio comunicata dallo Stato membro nella domanda.
Nel caso in cui i beneficiari accedano a corsi di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, i costi di tali corsi possono rientrare nel cofinanziamento a valere sul FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all', paragrafo 1, a condizione che detti costi siano stati sostenuti prima di tale data.
5. Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica di tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all', paragrafo 5. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro.
6. Le spese di cui all', paragrafo 4, sono ammissibili fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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