Art. 15
Procedura di bilancio
In vigore dal 17 dic 2013
Procedura di bilancio
1. Le modalità del FEG sono conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale.
2. Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.
3. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG.
4. Se la Commissione ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi componenti e dei tre quinti dei voti espressi.
Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogo.
Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 27 del regolamento finanziario.
5. Contemporaneamente all'adozione di una proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Una proposta di decisione di mobilitazione del FEG conforme al paragrafo 4 comprende quanto segue:
a)
la valutazione realizzata conformemente all', paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;
b)
gli elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli ; e
c)
i motivi che giustificano gli importi proposti.
Storico versioni
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