Art. 14
Spese ammissibili
In vigore dal 17 dic 2013
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate nella domanda ai sensi dell', paragrafo 5, lettera i), in cui lo Stato membro interessato inizia, o dovrebbe iniziare, a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG, a norma dell', paragrafi 1 e 4, rispettivamente.
2. Per quanto riguarda le sovvenzioni si applicano, a seconda dei casi, gli articoli 67 e 68 del regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e l' del regolamento (UE, Euratom) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché gli eventuali atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi di tali regolamenti.
Storico versioni
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