Art. 13 · Determinazione del contributo finanziario

Art. 13

Determinazione del contributo finanziario

In vigore dal 17 dic 2013
Determinazione del contributo finanziario 1.   Sulla base della valutazione effettuata conformemente all' e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile l'importo del contributo finanziario a valere sul FEG che è eventualmente possibile concedere, nei limiti delle risorse disponibili. Tale importo non può superare il 60 % del totale dei costi previsti di cui all', paragrafo 5, lettera h). 2.   Se, sulla base della valutazione effettuata conformemente all', la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'. 3.   Se, sulla base della valutazione effettuata conformemente all', la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha presentato la domanda.
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