Art. 12 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 17 dic 2013
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   Lo Stato membro richiedente fornisce informazioni e pubblicizza le azioni finanziate. Tali informazioni sono destinate ai beneficiari interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale e valorizzano il ruolo dell'Unione e garantiscono la visibilità del contributo a valere sul FEG. 2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente un sito internet, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio. 3.   La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti sulla base della sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza. La Commissione riferisce ogni due anni in merito al ricorso al FEG per paese e per settore. 4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1309:oj#art-12