Art. 99 · Decisione sulla protezione

Art. 99

Decisione sulla protezione

In vigore dal 17 dic 2013
Decisione sulla protezione In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all', la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure che rigettano la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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