Art. 96 · Procedura nazionale preliminare

Art. 96

Procedura nazionale preliminare

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura nazionale preliminare 1.   Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare. 2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica. 3.   Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione. Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata. 4.   Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione. 5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro che valuta la domanda mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno su internet e inoltra la domanda alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-96