Art. 92 · Ambito di applicazione

Art. 92

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. 2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate: a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori; b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
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