Art. 91 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 91

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione: a) che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni; b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto; c) che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate; d) che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti; e) che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza; f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'; g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-91