Art. 9
Origine dei prodotti ammissibili
In vigore dal 17 dic 2013
Origine dei prodotti ammissibili
I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-9