Art. 88
Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative
In vigore dal 17 dic 2013
Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative
1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.
2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.
3. Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano ulteriori disposizioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.
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