Art. 82
Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II
In vigore dal 17 dic 2013
Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II
Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell', paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
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