Art. 8 · Ambito di applicazione

Art. 8

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma: a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.
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