Art. 8
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:
a)
di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
b)
di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.
Storico versioni
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