Art. 79
Tolleranza
In vigore dal 17 dic 2013
Tolleranza
1. Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
2. Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-79