Art. 77 · Certificazione del luppolo

Art. 77

Certificazione del luppolo

In vigore dal 17 dic 2013
Certificazione del luppolo 1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo. 2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. 3.   Nel certificato sono indicati almeno: a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo, b) l'anno o gli anni di raccolta e c) la varietà o le varietà. 4.   I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo. Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all' è considerato equivalente al certificato. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo: a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. Le misure di cui al primo comma: i) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e ii) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
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