Art. 77
Certificazione del luppolo
In vigore dal 17 dic 2013
Certificazione del luppolo
1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a)
il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,
b)
l'anno o gli anni di raccolta e
c)
la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all' è considerato equivalente al certificato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:
a)
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o
b)
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
i)
non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e
ii)
sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Storico versioni
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