Art. 72 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 72

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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