Art. 71 · Impianti non autorizzati

Art. 71

Impianti non autorizzati

In vigore dal 17 dic 2013
Impianti non autorizzati 1.   I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione. 2.   Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2. 4.   Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l' del regolamento (UE) n. 1306/2013. 5.   Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.
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