Art. 68 · Disposizioni transitorie

Art. 68

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni transitorie 1.   I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1o gennaio 2016. Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020. 2.   Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023. 3.   Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'.
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