Art. 67
Norma de minimis
In vigore dal 17 dic 2013
Norma de minimis
1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.
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