Art. 65 · Ruolo delle organizzazioni professionali

Art. 65

Ruolo delle organizzazioni professionali

In vigore dal 17 dic 2013
Ruolo delle organizzazioni professionali Uno Stato membro, allorquando applica l', paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all', o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento. Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.
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