Art. 64 · Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

Art. 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

In vigore dal 17 dic 2013
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti 1.   Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori: a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione; b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali; c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio. 2.   Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori: a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori); b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente; c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria; d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo; e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica; f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale; g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche; h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie. 3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.
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