Art. 62 · Autorizzazioni

Art. 62

Autorizzazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Autorizzazioni 1.   L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell', paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli alle condizioni stabilite nel presente capo. 2.   Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori. 3.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 4.   Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.
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