Art. 58 · Aiuto alle organizzazioni di produttori

Art. 58

Aiuto alle organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Aiuto alle organizzazioni di produttori 1.   L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell', allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii). 2.   Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-58