Art. 57 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 57

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti: a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura; b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati; c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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