Art. 55 · Programmi nazionali e finanziamento

Art. 55

Programmi nazionali e finanziamento

In vigore dal 17 dic 2013
Programmi nazionali e finanziamento 1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. 2.   Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all', primo comma, lettera c). 3.   Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio. 4.   Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti: a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi; c) razionalizzazione della transumanza; d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti; e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione; f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; g) monitoraggio del mercato; h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;
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