Art. 54
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:
a)
la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;
b)
le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;
c)
la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;
d)
la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
e)
la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
f)
le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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