Art. 53 · Poteri delegati

Art. 53

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a stabilire: a) norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; b) norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'; c) norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; d) norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione; e) norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell', paragrafo 3, primo comma, lettera c); f) norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base: i) ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ii) al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali; g) norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori; h) norme che permettano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.
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