Art. 50 · Investimenti

Art. 50

Investimenti

In vigore dal 17 dic 2013
Investimenti 1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, a) si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (24); b) può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Per le imprese cui non si applica il titolo I, , paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26). 3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013. 4.   Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili: a) 50 % nelle regioni meno sviluppate; b) 40 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; c) 75 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE; d) 65 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013. 5.   L' del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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