Art. 47
Vendemmia verde
In vigore dal 17 dic 2013
Vendemmia verde
1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.
2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
4. Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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