Art. 46 · Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Art. 46

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

In vigore dal 17 dic 2013
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 1.   Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino. 2.   La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell', paragrafo 3. 3.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività: a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto; b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti; c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro; d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile. Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti. 4.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti: a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 5.   La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme: a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni; b) una compensazione finanziaria. 6.   Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.
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