Art. 45 · Promozione

Art. 45

Promozione

In vigore dal 17 dic 2013
Promozione 1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione: a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente; b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato; e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. 3.   Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-45