Art. 45
Promozione
In vigore dal 17 dic 2013
Promozione
1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:
a)
negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o
b)
nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:
a)
azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
b)
la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c)
campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d)
studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
e)
studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
3. Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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