Art. 41 · Presentazione dei programmi di sostegno

Art. 41

Presentazione dei programmi di sostegno

In vigore dal 17 dic 2013
Presentazione dei programmi di sostegno 1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'. 2.   Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale. 3.   Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali. 4.   I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione. Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3. 5.   Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.
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