Art. 38 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 38

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti: a) la gestione dei programmi operativi; b) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all', la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri; c) l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori; d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi; e) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali; f) le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita; g) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato; h) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita; i) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi; j) l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto; k) l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale; l) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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