Art. 33 · Programmi operativi

Art. 33

Programmi operativi

In vigore dal 17 dic 2013
Programmi operativi 1.   I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi: a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo; b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati; c) incremento del valore commerciale dei prodotti; d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati; e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica; f) prevenzione e gestione delle crisi. I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri. 2.   Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti. A tal fine, gli Stati membri assicurano che: a) le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti; b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente; c) non vi sia doppio finanziamento. 3.   La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure: a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; b) iniziative di formazione e scambio di buone prassi; c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi; d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione; e) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro; f) ritiri dal mercato; g) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli; h) assicurazione del raccolto. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi. Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi. 4.   Ai fini della presente sezione si intende per: a) "raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo; b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta. 5.   Gli Stati membri garantiscono che: a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali. Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo. Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione. 6.   Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.
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