Art. 32
Fondi di esercizio
In vigore dal 17 dic 2013
Fondi di esercizio
1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
a)
con contributi finanziari
i)
degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure
ii)
delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;
b)
con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell' e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'.
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.
Storico versioni
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