Art. 31
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:
a)
l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
b)
il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;
c)
le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammontare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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