Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori. 2.   Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017. 3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), salvo disposizione contraria del presente regolamento. 4.   Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato. 5.   Ai fini del presente regolamento: a) per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all', paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). b) per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
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