Art. 28
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:
a)
le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
b)
le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;
c)
norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;
d)
le modalità di pubblicizzazione del programma;
e)
la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all', paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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