Art. 27
Delega di potere
In vigore dal 17 dic 2013
Delega di potere
1. Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a determinare:
a)
i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;
b)
l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento; e
c)
le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.
2. Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti:
a)
norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richiedenti;
b)
il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;
c)
l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.
3. Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.
4. Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.
5. Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' che stabiliscano norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.
Storico versioni
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