Art. 26
Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
In vigore dal 17 dic 2013
Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini
1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401 , 0403 , 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'.
2. A partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'.
4. Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
5. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'.
6. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.
7. Il Consiglio adotta, a norma dell', paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.
8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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