Art. 25
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:
a)
informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;
b)
domande di aiuto e pagamenti;
c)
modalità di pubblicizzazione del programma e correlate attività di messa in rete;
d)
la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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