Art. 24 · Delega di potere

Art. 24

Delega di potere

In vigore dal 17 dic 2013
Delega di potere 1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all', alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernenti norme riguardanti: a) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri; b) l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri; c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento. 2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti: a) il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all', paragrafo 5, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute; b) i costi inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi specifici; c) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e la verdura nelle scuole. 3.   Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.
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