Art. 23 · Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

Art. 23

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

In vigore dal 17 dic 2013
Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati 1.   È concesso un aiuto dell'Unione: a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di cui all' di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento. 2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari. 3.   Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti elencati nell'allegato V. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma. Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e relative alla salute, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, e in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali. 4.   Il Consiglio adotta, a norma dell', paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1. 5.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia di cui ala paragrafo 2. Il Consiglio, conformemente all', paragrafo 3 TFUE, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri. 6.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti fissati a norma dell', paragrafo 3, TFUE, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace. 7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'. 8.   Il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione. 9.   A norma dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate. 10.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-23