Art. 222 · Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

Art. 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione dell', paragrafo 1, TFUE 1.   Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l', paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie: a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti; b) trasformazione e trattamento; c) ammasso da parte di operatori privati; d) misure di promozione comuni; e) accordi sui requisiti di qualità; f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione; g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione. In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I. 3.   Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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