Art. 220
Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante
In vigore dal 17 dic 2013
Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:
a)
delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
b)
di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:
a)
carni bovine;
b)
latte e prodotti lattiero-caseari;
c)
carni suine;
d)
carni ovine e caprine;
e)
uova;
f)
carni di pollame.
Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.
La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all', estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.
4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.
5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
Storico versioni
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