Art. 217 · Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Art. 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all' e all', per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all', pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici di cui all', paragrafo 2.
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