Art. 216 · Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

Art. 216

Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi 1.   In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria. Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi. L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno. 2.   Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3 in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali. 3.   L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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