Art. 211 · Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE

Art. 211

Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE

In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE 1.   Gli TFUE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità: a) delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure b) degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.
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