Art. 211
Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE
In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE
1. Gli TFUE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
2. In deroga al paragrafo 1, gli TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:
a)
delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure
b)
degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-211