Art. 210 · Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

Art. 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

In vigore dal 17 dic 2013
Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute 1.   L', paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell', paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all', paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all', paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all' del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che: a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione. Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3. 3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). 4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi o di quote; e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 5.   Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l', paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1. 6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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